Cari amici, in data 6 Aprile 2014 è entrato di vigore il Decreto Legislativo n. 39 del 4 Marzo 2014, con il quale la normativa italiana ha recepito la Direttiva Europea 2011/98/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile.
In particolare, è stato introdotto l’art. 25-bis al D.P.R. n 313/2002, con il quale viene previsto l’obbligo, per i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività che comportino un contatto diretto e regolare con minori, di richiedere la consegna del Certificato Penale del Casellario Giudiziale.
Le sanzioni, in caso di violazione delle disposizioni introdotte sono pesantissime e variano da 10 mila a 15 mila euro.
Chi sono i soggetti interessati da tale obbligo?
Il Ministero di Giustizia, con una circolare di giovedì scorso, ha precisato che l’obbligo di richiedere il Certificato Penale del Casellario Giudiziale si applica solamente per la stipula di un contratto di lavoro, mentre rimangono escluse le altre forme di collaborazioni non inquadrabili come tali.
I soggetti, quindi, vengono individuati nei datori di lavoro, Enti, Associazioni di Volontariato, per la stipula di un contratto di lavoro, sia esso in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.
Rimangono, pertanto, escluse le attività inquadrabili differentemente, come ad esempio i rapporti di Volontariato e di Stage / Tirocinio.
Per fare un esempio: se una squadra di calcio giovanile assume un allenatore è obbligata a chiedere il suo certificato penale; se invece, come spesso accade, l’allenatore lo fa per passione, o in cambio di un semplice rimborso spese, il certificato non sarà necessario.
Contenuto dell’obbligo
Il nuovo adempimento, come anche chiarito dal Ministero, si applica solamente ai rapporti di lavoro stipulati dal 6 Aprile 2014 e non ai rapporti di lavoro già in essere.
L’onere di tale adempimento ricade interamente sul Datore di Lavoro, il quale dovrà farsi rilasciare dal lavoratore apposito consenso per la richiesta.
Il Certificato rilasciato, al fine di tutelare la Privacy del lavoratore, riporterà solo ed esclusivamente i reati espressamente previsti dall’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.
Tempi per il rilascio del certificato
Come anche precisato dal Ministero di Giustizia, per il rilascio del Certificato Penale occorreranno alcuni giorni dalla data di richiesta. Per ovviare a tale inconveniente, sarà comunque possibile procedere all’assunzione del lavoratore, facendosi rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale il lavoratore, sotto propria responsabilità, dichiari l’assenza di condanne a suo carico per i reati previsti dall’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.
Tutte le società sportive in indirizzo sono invitate a tenere conto delle nuove disposizioni nel caso in cui si trovino a dovere stipulare nuovi contratti dei lavoro nelle forme previste dalle nuove disposizioni.
Visualizza anche:
Scheda pratica – Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.wp